La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, è tornata ad occuparsi del termine di prescrizione delle cartelle esattoriali, ma in questo caso quelle relative a crediti previdenziali Inps e Inail.

Argomento molto dibattuto negli ultimi anni che, a oggi, sembra aver trovato una svolta. Infatti è proprio la Corte che, tornando sul tema, con l’ordinanza n. 31010/2019 ha definitivamente superato l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione andava ricercato nell’art 2953 c.c..

La vicenda nasce da una impugnazione presentata dall’Inps alla Corte d’appello di Ancona avverso una sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione di una socia di una S.a.s. a una cartella esattoriale. Opposizione fondata sul presupposto che tra il momento della notifica del verbale di accertamento e quello della cartella di pagamento, erano trascorsi ormai 10 anni.

La corte d’Appello respingeva così il ricorso dell’Inps che ricorreva per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art 1 comma 9 e 10 l. n. 335/95 in relazione all’art 2953 c.c.

La Corte di Cassazione ha respinto però il ricorso dell’Ente riprendendo un orientamento ormai dalla stessa consolidato: si chiarisce nell’Ordinanza in commento come soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata. Pertanto solo il giudicato può spiegare il suo effetto in ogni altro giudizio tra le medesime parti, rendendo inoppugnabile il diritto in esso consacrato.

A tal proposito è necessario ricordare che la cartella di pagamento, ha natura di  atto amministrativo e quindi non può mai acquisire efficacia di giudicato.

Il principio fa si che, se nell’arco di 5 anni dalla notifica della cartella non si procede a riscossione o non vine comunque notificato un atto interruttivo (qualunque esso sia), il credito è prescritto. In questi casi uno strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione è anche l’opposizione di cui all’art 615 c.p.c.

In sostanza il termine di prescrizione di 10 anni di cui all’art 2953 c.c., opera solo nella ipotesi in cui sia intervenuto un titolo giudiziale divenuto definitivo e non anche in quelle ipotesi in cui si parla di atto amministrativo come, per l’appunto,  la cartella di pagamento.

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