Separazione giudiziale: addebito in caso di allontanamento dalla casa familiare
Per la Cassazione nella separazione personale, l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare, anche se per poco tempo, può determinare l’addebito
La vicenda trae origine da una Sentenza del Tribunale di Sassari che, in un procedimento per separazione personale dei coniugi, ha pronunciato l’addebito nei confronti della moglie per essersi allontanata dalla casa familiare.
La donna, per il giudice di prime cure, non aveva dimostrato che nei suoi confronti vi erano state delle minacce, pressioni o violenze da parte del marito tali da obbligarla ad allontanarsi dalla casa familiare.
La stessa, appena 2 giorni dopo, tentava di rientrare nell’abitazione ma il marito aveva nel mentre provveduto alla sostituzione della serratura. La donna impossibilitata, non aveva altra via se non quella di andare a vivere nell’abitazione della madre, seguita da uno dei figli.
L’APPELLO
Avverso detta pronuncia veniva proposto appello alla Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari che confermava la decisione di primo grado. In sostanza rilevava come l’altro figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne, si era anch’esso stabilito nello stabile dove abitava la madre con l’altro figlio più piccolo.
Tale circostanza, ad avviso della Corte, valeva ad escludere i presupposti sia per l’assegnazione della casa familiare alla donna, sia l’accoglimento della domanda di assegno per il mantenimento del figlio convivente.
Sulla la domanda di addebito, la Corte ha chiarito che dall’istruttoria non è emerso alcun dato circa il fatto che il marito avesse adottato un comportamento che atto a giustificare l’allontanamento dalla casa familiare della donna.
All’esito la donna proponeva Ricorso per Cassazione articolando 3 motivi:
- la corte d’Appello non aveva valutato un fatto decisivo quale il tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio serratura
- sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento
- violazione e/o falsa applicazione art 151 comma 2
La donna sosteneva, infatti, che la richiesta di addebito proposta dal marito sul presupposto di una infedeltà coniugale, non risultava ancorata ad alcun elemento fattuale concreto ma solo su semplici asserzioni. Circostanza questa che secondo la tesi della difesa, sottolineava una scarsa rilevanza dell’abbandono del domicilio familiare .
LA DECISIONE
Secondo gli Ermellini, il ricorso è inammissibile.
L’omesso esame del tentativo di rientro nella casa famigliare e e la preesistenza di una crisi tra i coniugi, non è rispondente ai requisiti previsti ex art 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Ancora, secondo la Corte, i giudici di merito avrebbero preso in esame il comportamento globale dei coniugi.
Veniva confermato il carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della donna di abbandonare la casa familiare tale da porre fine alla relazione tra i due.
Testo integrale della sentenza: Cassazione Ordinanza 2 luglio 2019 – 14 gennaio 2020, n. 509
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