Indennità di maternità: deve garantire lo stesso tenore di vita alla lavoratrice.

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Con una recente Sentenza, la Corte di Cassazione, ha stabilito che il criterio da applicarsi per il calcolo della indennità di maternità deve essere parametrato, ex art 23 Dlgs 151/2001, all’ultima retribuzione  percepita , così da garantire alla lavoratrice il medesimo tenore di vita.

La vicenda

Una donna, dipendente di una compagnia aerea con mansione di assistente di volo,  conveniva in giudizio l’INAIL al fine di veder riconosciuto, a titolo di indennità di maternità, un importo parametrato all’ ultima retribuzione percepita. 

La dipendente usufruiva del congedo di maternità nel periodo 15/05/2007 – 15/07/2008, ma a suo dire l’istituto calcolava l’indennità, non sulla base della retribuzione globale, ma sulla retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e fiscale.

L’Ente, infatti, considerava quale parametro applicativo l’indennità di volo fissa e variabile erogando, così, il 50% della retribuzione.

Il tribunale,  accoglieva le doglianze della lavoratrice e condannava l’Istituto al pagamento della indennità secondo il parametro corretto.

La Corte d’Appello confermava le statuizioni di primo grado.

L’INAIL, ricorreva così per Cassazione lamentando l’errata interpretazione operata dai giudici di primo e secondo grado.

Soluzione adottata dalla Corte di Cassazione

La Corte, ricordando un suo precedente orientamento (Sent. n. 11414 / 2018), ribadisce che l’art 22 D.lgs 151/2001 disciplina il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, pari all’80 % della retribuzione.

Il trattamento, va poi corrisposto con le stesse modalità e criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L’indennità di malattia gode, infatti, di una autonoma disciplina  sia per quanto riguarda l’interesse tutelato, che i soggetti beneficiari, che il tipo di prestazioni garantite.

La disciplina del calcolo del trattamento economico, si rinviene nell’art 23: il parametro corretto per determinare l’indennità è la “retribuzione media globale giornaliera (ottenuta dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo).

L’indennità di maternità da corrispondere sarà così pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha anche ricordato che l’art 23 Dlgs 151/2001, di concerto con gli artt 30 31 e 37 Cost., garantisce il criterio di “maggior mantenimento possibile”, a differenza dei criterio dell’indennità di malattia che, invece, comporta un’attribuzione solamente parziale di alcune voci retributive.

In sostanza, il criterio dell’art 23,ha introdotto una maggior tutela per la lavoratrice che, potendone usufruire, ha diritto a più elevato livello di retribuzione.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla Sentenza n. 20673/2020 depositata il 29.09.2020

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