Per il Tribunale il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non è reato

In questo articolo si tratterà della configurabilità del reato previsto dall’art. 570 codice penale, nel caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, disposto da parte del giudice civile.

La vicenda muove i suoi passi dalla denuncia avanzata da una donna, nei confronti dell’ex compagno già sposato, dalla cui relazione è nato un figlio.

Di importante rilievo è ricordare che tra i due non è mai sorta una relazione di convivenza stabile poiché, posto che l’uomo era sposato con un’altra donna, lo stesso non aveva mai manifestato la volontà di coabitare con la donna.

La cosa principale era quindi stabilire se all’uomo poteva addebitarsi la fattispecie prevista ex art 570 codice penale.

E’ bene chiarire un orientamento della Cassazione, per il quale la mera inadempienza dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, stabilito dal giudice civile, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità penale. (Cass., sez. VI, n. 209103/97)

Ciò fin tanto che non vi è la prova che siano venuti meno, ai familiari, idonei mezzi di sussistenza.

Qui un interessante articolo a riguardo.

La nozione di mezzi di sussistenza è del tutto indipendente dalla valutazione che opera il giudice civile nella determinazione dell’assegno di mantenimento.

Quindi, in sede penale, è opportuno valutare se per effetto del mancato versamento dell’assegno siano venuti meno, ai familiari, quei mezzi di sussistenza che riguardano tutto ciò che è necessario per la loro sopravvivenza.

Orbene, in sede dibattimentale, la difesa dell’imputato sottolineava che lo stesso, titolare di impresa edile, attraversava una importante  difficoltà economica dovuta alla crisi del settore edilizio.

Tale tesi non veniva presa in considerazione dal Giudicante poiché riteneva inverosimile che il soggetto non fosse in grado di versare la somma di  600,00 € mensili imposta dal giudice civile.

Aspetto decisivo

Invero, il Giudice Penale, ha ritenuto rilevante un altro aspetto questa volta emerso dall’esame dell’imputato. Questo dichiarava di aver volontariamente omesso di versare l’assegno e ciò per 2 motivi:

  1. perché la figlia era spesso con lui
  2. perché, non condividendo il tenore di vita della donna, non aveva voluto cedere alle insistenti ed esose richieste di denaro.

Pertanto il giudicante riteneva che a incidere, non sia stata la lamentata difficoltà economica ma, tuttalpiù, il deterioramento del rapporto sentimentale.

In sostanza, il rifiuto dell’uomo alla convivenza con la donna, avrebbe ingenerato in questa un pressante ed ingiustificato aumento di richieste economiche.

Altro elemento preso in considerazione dal Tribunale, poi, è che al di là del mancato versamento dell’assegno di mantenimento, l’imputato ha comunque provveduto al sostentamento del figlio durante i lunghi periodi in cui questo era con lui.

Emergeva dall’istruttoria dibattimentale che tale tipo di sostentamento era di gran lunga preferito dall’uomo che voleva evitare di affidare il denaro riservato al figlio, alla madre, poiché aveva un forte timore che tali somme fossero da questa distratte a suo vantaggio.

E’ pur vero, d’altro canto, che l’imputato non aveva comunque omesso di versare totalmente l’assegno di mantenimento.

Talvolta provvedeva al mantenimento del figlio come sopra descritto mentre altre volte (anche se saltuariamente) versava l’assegno di mantenimento. Solo per un breve e circoscritto periodo, invece, non provvedeva affatto al mantenimento.

Tutto ciò considerato, per il Tribunale, la parziale inottemperanza dell’imputato alle sue obbligazioni (mancato versamento dell’assegno familiare) non può avere rilevanza penale.

La condotta del mancato versamento dell’assegno di mantenimento non rientra, quindi, nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 570 codice penale.

In sostanza si è giunti ad una assoluzione ex 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

Ecco il testo integrale della sentenza: Tribunale S.Maria Capua V., sez. III, 21092017,  n.2836