Verbale autovelox può essere annullato se non viene indicato se la postazione è fissa o mobile
In questo articolo affronteremo un problema comune per molti guidatori: la temuta multa per eccesso di velocità.
Ogni anno, sono centinaia, gli automobilisti che si vedono recapitare a casa un verbale per eccesso di velocità. A volte totalmente ignari delle insidie e difformità che il verbale contiene, per non incorrere in sanzioni ulteriori, decidono di pagare la multa senza impugnarla.
In molti casi però, il verbale è da considerarsi errato e quindi l’automobilista, seppur ha commesso l’infrazione, non è tenuto a pagare alcunché, come pure non è soggetto alla tanto temuta decurtazione dei punti della patente.
Come detto in precedenza, sono tanti i casi in cui l’automobilista, rivolgendosi al proprio legale di fiducia, può ottenere l’annullamento della sanzione; tra i più comuni vi rientrano:
- mancata segnalazione della postazione autovelox
- mancato rispetto della segnaletica autovelox
- mancata taratura apparecchio autovelox
- notifica verbale oltre i 90 giorni
Questi sono gli esempi più comuni, mentre da ultimo è stata elaborata una ulteriore causa:
Posto che la postazione autovelox sia essa fissa o mobile, deve in ogni caso essere preventivamente segnalata, nel verbale deve necessariamente essere indicata la tipologia della postazione che ha rilevato l’eccesso di velocità.
Quindi, quando viene notificato un verbale è importante controllare, tra le altre cause, che sia riportata la tipologia di autovelox utilizzata. Si può così verificare, come imposto dal codice della strada, se lo stesso sia adeguatamente segnalato attraverso l’idonea cartellonistica.
Infatti, l’art 142, comma 6-bis afferma che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.”
Va in ogni caso specificato che per Giurisprudenza costante (vedi Cass. n . 680/2011), in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada mediante apparecchio autovelox, nel verbale, la mancata indicazione dell’apposizione della segnaletica, non è di per se causa di nullità, sempre che non ne sia accertata o ammessa l’esistenza. L’onere di dare tale prova, incombe sull’amministrazione che resiste in giudizio.
Se ne deduce che nel verbale di contestazione per violazione del codice della strada mediate apparecchio autovelox, non è necessario che sia indicata la presenza della segnalazione preventiva in merito alla presenza della postazione fissa o mobile ma, in ogni caso, l’amministrazione dovrà provarne l’esistenza.
Ciò è fondamentale affinché il giudice possa verificare la corretta sistemazione della cartellonistica e quindi anche rispetto dell’adeguata distanza distanza tra i cartelli e l’ autovelox, così come imposto dal codice della strada.
In sostanza, se nel verbale non viene riportato il tipo di autovelox postazione fissa o autovelox postazione mobile, non sarà in concreto possibile accertare la corretta apposizione dei cartelli che lo segnalano, con tutte le conseguenze del caso.
Quindi se nel verbale manca l’attestazione circa il carattere temporaneo o permanente del dispositivo autovelox, potrebbe anche mancare la dichiarazione relativa all’effettiva predisposizione della segnaletica che informa l’automobilista della collocazione del misuratore autovelox.
Ma perché è così importante che nel verbale sia indicato il carattere temporaneo o permanente dell’autovelox? La risposta in questo caso è molto semplice: il trasgressore è così in grado di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari (rispetto della segnaletica preventiva).
In conclusione, non appena si riceve la notifica di un verbale per eccesso di velocità, è opportuno contattare un avvocato così da valutare se vi sono i presupposti per poterlo impugnare e eventualmente ottenere l’annullamento dello stesso.
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