Sinistro stradale per insidia del manto stradale: risarcimento dei danni.
A volte può capitare, mentre si è a alla guida della propria auto o scooter, di rimanere coinvolti in un sinistro stradale, in conseguenza di una insidia nascosta della strada che stiamo percorrendo. In tutti questi casi, è possibile richiedere un risarcimento dei danni direttamente all’Ente gestore della strada, ma vediamo come con un esempio concreto:
La vicenda trae origine da un ricorso presentato al Giudice di Pace di Perugia dai genitori di un minore coinvolto in un sinistro stradale che convenivano in giudizio la Provincia di Perugia, chiedendo il risarcimento dei danni, poiché il figlio a bordo del proprio ciclomotore, cadeva a terra, riportando danni fisici. a causa di una insidia del manto stradale «una voragine esistente nel manto stradale», .
Il GDP, riconosceva la responsabilità dell’Ente e quindi lo condannava al risarcimento dei danni. Avverso la pronuncia favorevole per il centauro, proponeva appello la Provincia di Perugia.
Il Tribunale, accogliendo le doglianze di appello, rigettava la domanda originariamente proposta dai genitori del danneggiato.
Ovviamente contro tale decisione, i genitori decidevano di proporre ricorso per Cassazione, sulla scorta di alcune importanti motivazioni:
- il giudice dell’Appello aveva rigettato la domanda affermando che la cosa in custodia non presentava intrinseche connotazioni di concreta pericolosità, non indicando però quali altre cause avevano generato il sinistro;
- il giudice di appello aveva posto l’onera della prova in capo al danneggiato;
- il giudice di appello non aveva correttamente considerato alcune importanti dichiarazioni rese dal testimone dipendente della Provincia.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso presentato e quindi ha avuto modo di chiarire quanto segue:
Secondo l’art 14 C.d.s. , gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere
- alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Per la Corte, inoltre, in caso di sinistro stradale per insidia, il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa in custodia.
In parole povere, è necessario dimostrare che l’evento che ha comportato il danno, è una diretta conseguenza della cosa in custodia.
Come si fa a dimostrare?
Entra qui in gioco l’art 2051 c.c. che integra una ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, caratterizzata dal criterio dell’inversione dell’onere della prova.
Quindi, per esonerare il custode dalla responsabilità, questo dovrà dimostrare che l’evento/danno sia conseguenza del caso fortuito.
Ma quando può configurarsi il caso fortuito?
Nel caso di specie, come in quelli analoghi, il caso fortuito si concretizza quando l’evento danno, si è verificato prima che l’Ente proprietario o gestore delle strade, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, non abbia potuto rimuovere la situazione di pericolo determinatasi in concreto;
In sostanza, l’ente avrà il compito di dimostrare di aver posto in essere tutti le normali attività di controllo e manutenzione sulle strade ma che, nonostante tutto, il sinistro e il danno non potevano essere in alcun modo evitati.
Ne segue che, in queste ipotesi, chi subisce un danno come conseguenza di un sinistro, non deve provare l’esistenza dell’insidia, del trabocchetto e quindi dell’anomalia del manto stradale.
Spetterà perciò al proprietario delle strade pubbliche dare la prova liberatoria, dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a “prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto.
Per ulteriore approfondimento ecco in allegato la recente pronuncia della Cassazione civile ordinanza n.11096/2020
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